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SERVIZI PATRONATO

Ancora 2

ASSEGNO Unico

Cos'e'?

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

a chi e' rivolto?
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L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

    • svolga il servizio civile universale;

  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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come funziona
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L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

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quanto spetta?
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E' prevista:

  • una quota variabile (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

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L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

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Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

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L'assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato automaticamente, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

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quando fare domanda​
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La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.

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Ancora 3

DOMANDA DI
DISOCCUPAZIONE

cos'e'?
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La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

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a chi e' rivolta?
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La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;

  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

decorrenza e durata
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L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;

  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;

  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

quanto spetta?
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La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161 – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;

  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:

    • che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;

    • che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;

  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;

  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

sospensiione e decadenza
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La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;

  • nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;

  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;

  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;

  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;

  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;

  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

L'articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all'estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;

  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

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DOMANDA DI PENSIONE

Ancora 4
PENSIONE DI VECCHIAIA 
 

È una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996. L'età anagrafica di riferimento è 67 anni (può variare a seconda delle casistiche).

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

PENSIONE ANTICIPATA
 

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini.

Si potrà accedere alla pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito (anni di contributi versati), la cosiddetta “finestra”.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

PENSIONE PRECOCE

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che, entro il 31 dicembre 2026, sono in possesso del requisito contributivo di 41 anni.

Possono accedervi le seguenti quattro categorie:

-dipendenti in stato di disoccupazione, a causa di un licenziamento individuale o collettivo, per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi, la fruizione della NASPI o altra indennità spettante;

-lavoratori dipendenti o autonomi che, al momento della domanda, assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 194;

-invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;

-lavoratori che svolgono attività usuranti o particolarmente gravose.

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opzione donna

La pensione anticipata Opzione donna, prevista dalla legge di Bilancio 2023, è un trattamento pensionistico erogato a domanda alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti e che, alla data della domanda, si trovano in una delle condizioni indicate dalla legge

  • caregivers

  • invalidi 74%

  • dipendenti o licenziate da aziende con tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

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Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.

La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, anche in assenza di figli. Tale categoria di lavoratrici accede alla pensione Opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

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È possibile conseguire la pensione Opzione donna decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

quota 103

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:

  • almeno 62 anni di età e

  • 41 anni di contributi maturati entro il 31.12. 2023.

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Ancora 5

DOMANDA DI MATERNITA'

Indennità per congedo di maternità/paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti
 

Cos'è

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo. Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

 

A chi è rivolto

Il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti;

  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;

  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);

  • lavoratrici a domicilio;

  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità);

  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico.

 
Decorrenza e durata

Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;

  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;

cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia.

 

 

Quanto spetta

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

lavoratrici stagionali;

operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);

lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;

lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);

lavoratrici disoccupate o sospese;

lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità. 

 

Requisiti

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro.

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo.

In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto.

Per le lavoratrici agricole a tempo determinato è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.

Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all'indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo.

Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato.

 
Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

 

Congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;

abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;

affidamento esclusivo del figlio al padre, il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità alternativo termina dopo tre mesi dal parto.
In caso di madre che scelga di non riconoscere il figlio e di mantenere il proprio anonimato, al padre spetta, a titolo di congedo di paternità alternativo, il teorico periodo residuo di congedo di maternità pari ai 3 mesi di post partum.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità alternativo può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

 

 

 

Congedo di paternità obbligatorio

 
 
 
Cos'è

È un congedo obbligatorio di 10 giorni finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.

 

A chi è rivolto

Possono fruire del congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento.

Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

 

Decorrenza e durata

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022 e anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre.

È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.
 

Quanto spetta

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Per quanto concerne il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

 

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. 
 

Quando fare domanda

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
 

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio il padre lavoratore dipendente del settore privato deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di congedo di paternità obbligatorio. Al posto della comunicazione scritta è possibile utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.

 

 

 

 

Indennità per congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome

 

 
 
Cos'è

Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un'indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità.
Non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

 
A chi è rivolto

È rivolta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

artigiani;

commercianti;

coltivatori diretti;

imprenditori agricoli professionali;

pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. 

Le lavoratrici e i lavoratori, inoltre, dovranno essere:

iscritti alla gestione INPS di riferimento;

in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità.

 

 
DECORRENZA E DURATA

L'indennità di maternità, è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. 

Le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici”.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione, incluso il giorno dell'ingresso.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un'indennità di cinque mesi a far data dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato.

In caso di affidamento non preadottivo, spetta per un periodo di tre mesi da fruire entro cinque mesi dall'affidamento del minore, anche in maniera frazionata. 

L’indennità di paternità è riconosciuta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre.

  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;

  • affidamento esclusivo del figlio al padre che dovrà comunicare gli elementi identificativi del provvedimento

I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice o è sconosciuta, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

L'indennità è pagata dall'INPS, secondo una delle seguenti modalità:

  • con bonifico postale;

  • accredito su conto corrente bancario o postale;

  • libretto postale;

  • carta di pagamento dotata di IBAN. 

 
QUANTO SPETTA

Un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un'indennità per un periodo di 30 giorni.

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità).

Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

 

REQUISITI

È necessario essere:

iscritti alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta;

in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità.

L'indennità può essere richiesta anche se l'iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.

L'indennità spetta per l'intero periodo di maternità:

se l'iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi);

se l'attività è iniziata prima dell'inizio del periodo di maternità.

Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, dopo l'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività.

Se l'iscrizione avviene oltre i termini di legge, l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

 
QUANDO FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono inviare la domanda dopo il parto.

In caso di domanda di indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, la domanda può essere presentata antecedentemente al parto.





DOMANDA DI INVALIDITA'

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Cos'è

L’accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

  • invalidità civile;

  • cecità civile;

  • sordità;

  • disabilità;

  • handicap.

 
A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;

  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;

  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

 
Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore;

  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

 

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;

  • il codice fiscale;

  • l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato:

  • compila il certificato online e lo inoltra all'INPS;

  • stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

L'accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;

  • presso i Centri medico-legali dell'INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;

  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  •  copia di un valido documento di riconoscimento;

  •  la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;

  • l'altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all'INPS.

In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.

In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

La legge prevede:

  • prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);

  • alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).







bonus nido

cos'e'?
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Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

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quanto spetta
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L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
 
Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
    In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

decadenza
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Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;

  • decesso del genitore richiedente;

  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

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