COVID-19 - DOMANDA DI RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI SOSPESI
Per far fronte all'emergenza epidemologica da COVID-19, il governo ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali da Febbraio a Maggio 2020.
Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, con la possibilità di usufruire fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Con il nuovo decreto di Agosto è stata introdotta una diversa modalità di rateizzazione per i rimborsi:
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La domanda di rateizzazione la possono richiedere i datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e i lavoratori iscritti alla gestione separata (committenti).
La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi va effettuata esclusivamente in via telematica nel quale bisogna selezionare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione e deve compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare.